???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV

Riferimento normativo: Art. 31, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)

Data Pubblicazione: 30 Dicembre 2017

Data Aggiornamento: 30 Giugno 2021

 

Riscossione Sicilia S.p.A., società in controllo pubblico della Regione siciliana, non è destinataria delle disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 (Organismo Indipendente di Valutazione della performance) che si applicano a tutte le amministrazioni ed enti elencati nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.” Il rinvio alla normativa appare tassativo e nell’elenco non è noverata la società a controllo pubblico.